Art. 70
Autorizzazioni di pesca
In vigore dal 4 ott 2023
Autorizzazioni di pesca
1. Gli Stati membri redigono un elenco delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare le specie di cui all’.
2. Entro il 10 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle navi autorizzate battenti la loro bandiera che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione. Tale elenco comprende, per ogni nave, le informazioni di cui all’allegato VIII. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Le navi operanti nell’ambito della presente sezione sono autorizzate a svolgere attività di pesca specifiche solo se provviste di un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti. Le navi autorizzate di LOA superiore a 12 metri sono dotate di un VMS a decorrere dal 1o gennaio 2021 e di un giornale di bordo elettronico a decorrere dal 1o gennaio 2022.
4. Gli Stati membri provvedono all’istituzione di meccanismi adeguati che garantiscano, per ogni peschereccio, l’iscrizione in un registro nazionale della flotta, l’annotazione delle catture e dello sforzo di pesca nel giornale di bordo e il controllo delle attività di pesca e degli sbarchi mediante indagini a campione delle catture e dello sforzo, secondo le norme dell’Unione o nazionali.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2021, ai fini della raccolta di dati sullo sforzo di pesca in vista dell’istituzione di un futuro regime di gestione di tale sforzo, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 giugno di ogni anno, i dati relativi all’anno precedente espressi in kW × giorni di pesca e giorni di pesca per attrezzo e LOA della nave, senza alcun margine per le classi di lunghezza della nave, come previsto all’allegato XIII. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
Storico versioni
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