Art. 7
Misure supplementari
In vigore dal 4 ott 2023
Misure supplementari
1. Gli Stati membri possono adottare misure volontarie intese ad integrare i rispettivi piani di gestione nazionali o misure di gestione nazionali, conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1100/2007, tenendo conto, tra l’altro, dello stato di conservazione dell’anguilla nelle loro acque, dell’impatto delle attività di pesca dell’anguilla nelle loro acque e di altri fattori antropogenici che sono causa di mortalità.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 entro e non oltre due settimane dalla loro entrata in vigore e la Commissione trasmette tali misure al segretariato della CGPM entro un mese dalla loro entrata in vigore.
Storico versioni
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