Art. 65
Infrazioni
In vigore dal 4 ott 2023
Infrazioni
1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:
a)
le attività di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;
b)
ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e
c)
l’esercizio della pesca in assenza di un VMS.
2. In caso di infrazione accertata nell’ambito di un abbordaggio e di un’ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione, o l’organismo da essa designato, che notifica lo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano altresì qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.
3. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione nell’ambito della quale si è accertata un’infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi, entro 72 ore, in un punto di sbarco da esso designato, dove è avviata un’indagine.
4. Nel caso in cui sia accertata un’infrazione durante un’ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.
5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all’, paragrafo 3, e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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