Art. 64 · Svolgimento delle ispezioni

Art. 64

Svolgimento delle ispezioni

In vigore dal 4 ott 2023
Svolgimento delle ispezioni 1.   Gli ispettori assegnati al programma: a) prima di abbordarlo, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione; b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave abbordata, la bandierina di segnalazione descritta nell’allegato V; c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione. 2.   Al momento dell’abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio la carta di identità di cui all’allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio. 3.   Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell’allegato VI. 4.   Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante della nave, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune e che deve altresì apporvi la sua firma. 5.   Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione nonché alla Commissione e/o all’organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM. 6.   Il numero di ispettori che compongono la squadra e la durata dell’ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.
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