Art. 63 · Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza

Art. 63

Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza

In vigore dal 4 ott 2023
Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza 1.   Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell’ambito di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza («programma») applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 quali definite nell’allegato I («zona di ispezione e sorveglianza»). 2.   Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione nonché effettuare ispezioni nell’ambito del programma. La Commissione o un organismo da essa designato può altresì assegnare al programma ispettori dell’Unione. 3.   La Commissione o un organo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l’Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per consentire all’Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse. 4.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l’anno successivo. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1o dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell’inizio delle attività di ispezione. 5.   Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di un’apposita carta di identità CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell’allegato IV. 6.   Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell’ambito del programma espongono una bandierina di segnalazione conforme alla descrizione riportata nell’allegato V. 7.   Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività. 8.   Ciascuno Stato membro con una presenza di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell’entrata nella zona, un elenco contenente gli avvistamenti istituito conformemente all’allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni condotte nel precedente periodo di dieci giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.
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