Art. 62 · Punti di sbarco designati

Art. 62

Punti di sbarco designati

In vigore dal 4 ott 2023
Punti di sbarco designati 1.   Ogni Stato membro designa punti di sbarco in cui possono essere effettuati gli sbarchi di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia, conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Qualsiasi modifica di tale elenco è tempestivamente notificata alla Commissione e al segretariato della CGPM. 2.   È vietato sbarcare o trasbordare dai pescherecci qualsiasi quantitativo di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia al di fuori dei punti di sbarco designati dagli Stati membri. 3.   Gli Stati membri specificano, per ogni punto di sbarco designato, gli orari di sbarco e di trasbordo autorizzati. Gli Stati membri garantiscono inoltre una copertura ispettiva di tali attività durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo in tutti i punti di sbarco designati.
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