Art. 61 · Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali

Art. 61

Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali

In vigore dal 4 ott 2023
Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali 1.   Le navi che praticano attivamente la pesca a strascico delle specie di cui all’ sono autorizzate a svolgere unicamente le attività di pesca specifiche indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, in cui figurino le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività. Tali navi sono dotate di un VMS. 2.   L’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati definiti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, i dati seguenti: a) numero di immatricolazione CGPM; b) nome precedente (se del caso); c) bandiera precedente (se del caso); d) informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso). 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica tale elenco all’organismo da essa designato e al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, e la Commissione trasmette a sua volta al segretariato della CGPM, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dalle navi di cui al paragrafo 1, recante le informazioni minime seguenti: a) numero di giorni di pesca; b) zona di sfruttamento; e c) catture di nasello e gambero rosa mediterraneo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-61