Art. 58
Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali
In vigore dal 4 ott 2023
Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali
1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell’ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento degli stock demersali, in particolare di nasello e gambero rosa mediterraneo, raggiungano e mantengano il rendimento massimo sostenibile.
2. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali misure o piani e le relative modifiche al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.
Storico versioni
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