Art. 54
Piani di ispezione
In vigore dal 4 ott 2023
Piani di ispezione
Ogni Stato membro elabora un piano di ispezione contenente le misure di controllo ed esecuzione di cui al presente capo, tenendo conto degli elementi di cui all’allegato V. Tali piani di ispezione sono comunicati entro il 15 gennaio di ogni anno alla Commissione, che a sua volta li trasmette al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.
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