Art. 5
Zone di restrizione dell’attività di pesca
In vigore dal 4 ott 2023
Zone di restrizione dell’attività di pesca
1. Gli Stati membri possono istituire zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca per proteggere ulteriormente l’anguilla. L’ubicazione e i confini di tali zone sono coerenti con la distribuzione dei principali habitat dell’anguilla nello Stato membro interessato.
2. Nelle zone di cui al paragrafo 1 è vietata la pesca dell’anguilla. Gli esemplari catturati accidentalmente in tali zone sono rilasciati immediatamente al momento della cattura.
Storico versioni
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