Art. 49
Notifica preventiva
In vigore dal 4 ott 2023
Notifica preventiva
Prima dell’ingresso in porto e almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo, o almeno un’ora se i fondali di pesca sono ubicati a meno di quattro ore dal porto di arrivo, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti o i pescatori autorizzati notificano alle autorità competenti le informazioni seguenti:
1)
l’ora di arrivo in porto prevista;
2)
il numero d’identificazione esterno e il nome della nave autorizzata o della nave utilizzata per la raccolta;
3)
il quantitativo stimato in peso vivo e il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo;
4)
le informazioni relative alla zona di raccolta, preferibilmente con le coordinate geografiche corrispondenti.
Storico versioni
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