Art. 48 · Punti di sbarco designati

Art. 48

Punti di sbarco designati

In vigore dal 4 ott 2023
Punti di sbarco designati I pescatori o i pescherecci autorizzati effettuano lo sbarco e il trasbordo delle catture di corallo rosso unicamente nei punti di sbarco designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i punti di sbarco in cui è autorizzato lo sbarco e il trasbordo di corallo rosso e trasmette un elenco di tali punti di sbarco designati alla Commissione entro il 15 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno, salvo in assenza di modifiche dei punti di sbarco designati già comunicati. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali aggiornamenti di tale elenco. La Commissione comunica senza ritardo tali aggiornamenti al segretariato della CGPM.
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