Art. 37 · Punti di sbarco designati

Art. 37

Punti di sbarco designati

In vigore dal 4 ott 2023
Punti di sbarco designati 1.   Gli Stati membri designano i punti in cui le navi che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione effettuano gli sbarchi. 2.   È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio, in un qualunque luogo diverso dai punti di sbarco designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, qualunque quantitativo delle specie di cui all’. 3.   I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture delle specie elencate all’, indipendentemente dal peso vivo delle catture.
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