Art. 36 · Ulteriori restrizioni spaziali o temporali

Art. 36

Ulteriori restrizioni spaziali o temporali

In vigore dal 4 ott 2023
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali 1.   Gli Stati membri possono definire, oltre a quelle già vigenti, ulteriori restrizioni spaziali o temporali in base alle quali le attività di pesca possono essere vietate o limitate allo scopo di proteggere le zone di aggregazione del novellame. 2.   Una volta stabilite tali ulteriori restrizioni spaziali o temporali, gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione. La Commissione ne dà notifica senza ritardo al segretariato della CGPM.
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