Art. 33
Monitoraggio scientifico
In vigore dal 4 ott 2023
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato dello stato delle specie rientranti nell’ambito di applicazione della presente sezione, in modo da consentire al comitato scientifico consultivo di elaborare pareri che dovrebbero tenere conto degli aspetti biologici, socioeconomici e ambientali.
Storico versioni
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