Art. 32 · Misure di gestione della flotta

Art. 32

Misure di gestione della flotta

In vigore dal 4 ott 2023
Misure di gestione della flotta Gli Stati membri provvedono affinché, per lo sfruttamento delle specie che rientrano nell’ambito della presente sezione, la capacità delle loro flotte sia mantenuta ai livelli stabiliti nella tabella A dell’allegato XII.
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