Art. 30 · Giornale di bordo

Art. 30

Giornale di bordo

In vigore dal 4 ott 2023
Giornale di bordo In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescherecci autorizzati operanti nell’ambito della presente sezione tengono a bordo un giornale in cui registrano e dichiarano le catture giornaliere di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal peso vivo delle catture, conformemente all’ del presente regolamento.
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