Art. 19 · Punti di sbarco designati

Art. 19

Punti di sbarco designati

In vigore dal 4 ott 2023
Punti di sbarco designati 1.   Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui le navi che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione effettuano sbarchi e trasbordi. Per ciascun punto di sbarco designato gli Stati membri specificano gli orari e i luoghi di sbarco e trasbordo autorizzati. 2.   È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio, in un qualunque luogo diverso dai punti di sbarco designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, qualunque quantitativo delle specie rientranti nell’ambito di applicazione della presente sezione. 3.   Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell’elenco dei punti di sbarco designati. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.
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