Art. 16
Attività di pesca
In vigore dal 4 ott 2023
Attività di pesca
Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell’ambito di applicazione della presente sezione relative all’anno precedente. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 31 agosto di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:
1)
giorni d’esercizio;
2)
zona operativa;
3)
catture totali.
Storico versioni
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