Art. 135
Monitoraggio scientifico
In vigore dal 4 ott 2023
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri con pescherecci che praticano la pesca commerciale del granchio nuotatore istituiscono un monitoraggio scientifico adeguato delle catture di tale specie nel Mar Mediterraneo che faciliti l’attuazione del programma regionale di ricerca per quanto riguarda:
1)
lo sforzo di pesca esercitato e i livelli di cattura complessivi su scala nazionale; e
2)
gli effetti biologici e socioeconomici, individuati dagli Stati membri, di scenari di gestione e misure tecniche alternativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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