Art. 132
Formato e trasmissione delle informazioni alla Commissione
In vigore dal 4 ott 2023
Formato e trasmissione delle informazioni alla Commissione
La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto concerne il formato e la trasmissione delle informazioni di cui all’, all’, paragrafo 2 e all’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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