Art. 131
Cooperazione e informazione
In vigore dal 4 ott 2023
Cooperazione e informazione
1. La Commissione, l’organismo da essa designato, se del caso, e gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con il segretariato della CGPM, in particolare:
a)
chiedendo e fornendo informazioni alle banche dati pertinenti;
b)
chiedendo collaborazione cooperando per promuovere un’efficace attuazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi nazionali di informazione sulla pesca consentano lo scambio diretto per via elettronica fra gli stessi e il segretariato della CGPM, di dati sulle ispezioni da parte dello Stato di approdo di cui al titolo III, capo III, sezione II, tenendo in debito conto gli obblighi in materia di riservatezza.
3. Gli Stati membri adottano misure al fine di promuovere lo scambio elettronico delle informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e di coordinare le attività dei suddetti organismi nell’attuazione delle misure stabilite al titolo III, capo II.
4. Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri redigono un elenco di punti di contatto che è trasmesso senza ritardo per via elettronica alla Commissione, al segretariato della CGPM e alle parti contraenti della CGPM.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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