Art. 129 · Presunte inosservanze notificate dal segretariato della CGPM

Art. 129

Presunte inosservanze notificate dal segretariato della CGPM

In vigore dal 4 ott 2023
Presunte inosservanze notificate dal segretariato della CGPM 1.   Qualora riceva dal segretariato della CGPM elementi di prova a supporto della presunzione di attività di pesca INN da parte di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, la Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni allo Stato membro interessato. 2.   Almeno 45 giorni prima della sessione annuale della CGPM, lo Stato membro interessato può fornire alla Commissione elementi di prova, inclusi elementi di prova atti a dimostrare che le navi figuranti nell’elenco non hanno esercitato attività di pesca in violazione delle misure di conservazione e di gestione della CGPM né hanno avuto la possibilità di pescare nella zona di applicazione dell’accordo CGPM. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM almeno 30 giorni prima della sessione annuale di quest’ultima.
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