Art. 128 · Obbligo di comunicazione di presunta attività di pesca INN

Art. 128

Obbligo di comunicazione di presunta attività di pesca INN

In vigore dal 4 ott 2023
Obbligo di comunicazione di presunta attività di pesca INN 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e, se del caso, all’organismo da essa designato, almeno 140 giorni prima della sessione annuale della CGPM, le seguenti informazioni: a) informazioni sulle navi che si presume stiano esercitando o abbiano esercitato attività di pesca INN nella zona di applicazione dell’accordo CGPM durante l’anno in corso e l’anno precedente; b) prove da essi fornite a supporto della presunzione di attività di pesca INN. La Commissione trasmette ogni anno tali informazioni al segretariato della CGPM almeno 120 giorni prima della sessione annuale di quest’ultima. 2.   Se del caso, la Commissione trasmette al segretariato della CGPM, almeno 120 giorni prima della sessione annuale di quest’ultima, eventuali informazioni supplementari ricevute dagli Stati membri che potrebbero essere pertinenti per la compilazione dell’elenco delle navi INN. 3.   Fatto salvo il tipo di informazioni da includere nell’elenco dell’Unione delle navi INN conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono, se disponibili, i seguenti dati: a) nome attuale e nome/i precedente/i della nave; b) bandiera attuale e bandiera/e precedente/i della nave; c) nome e indirizzo del proprietario attuale e dei proprietari precedenti, compresi i proprietari effettivi; d) luogo di registrazione del proprietario o dei proprietari della nave; e) operatore attuale e operatore/i precedente/i della nave; f) indicativo di chiamata della nave, attuale e precedente; g) numero dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO); h) numero dell’identificativo del servizio mobile marittimo (numero MMSI); i) LOA; j) fotografie della nave; k) data in cui la nave è stata inclusa per la prima volta nell’elenco INN della CGPM; l) data della presunta attività di pesca INN; m) posizione durante la presunta attività di pesca INN; n) sintesi delle attività che giustificano l’inserimento della nave nell’elenco, corredata dei riferimenti a tutti i documenti pertinenti che le illustrano e le comprovano; e o) esito di qualsiasi azione intrapresa.
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