Art. 124
Notifica preliminare
In vigore dal 4 ott 2023
Notifica preliminare
In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preliminare perviene almeno 72 ore prima dell’orario di arrivo previsto in porto. Uno Stato membro può comunque fissare un termine di notifica diverso, tenendo conto, tra l’altro, della distanza tra le zone di pesca e i suoi porti. In tal caso, lo Stato membro informa la Commissione e il segretariato della CGPM, il quale integrerà tali informazioni nel registro dei porti.
Storico versioni
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