Art. 12
Registrazione delle catture
In vigore dal 4 ott 2023
Registrazione delle catture
1. I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere anguilla registrano le loro catture in peso vivo, a prescindere dal peso vivo delle catture e della raccolta.
2. Nel caso delle acque di transizione e salmastre, quali le lagune e gli estuari, in cui la cattura dell’anguilla continua ad essere praticata con attrezzi da posta tradizionali permanenti, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati registrano le loro catture in peso vivo.
3. Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti delle navi registrano nel giornale di bordo le loro catture giornaliere di anguilla, indipendentemente dal peso vivo della raccolta.
Storico versioni
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