Art. 119 · Fermo temporale

Art. 119

Fermo temporale

In vigore dal 4 ott 2023
Fermo temporale Dal 1o luglio al 30 settembre di ogni anno, è vietata la pesca con reti a strascico tra la costa e l’isobata di profondità di 200 metri della GSA 14 (Golfo di Gabes, quale specificata nell’allegato I).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-119