Art. 105
Catture accidentali di cetacei
In vigore dal 4 ott 2023
Catture accidentali di cetacei
1. I pescherecci reimmettono immediatamente in mare vivi e indenni, per quanto possibile, i cetacei catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca e tirati sottobordo al peschereccio.
2. Gli Stati membri introducono adeguati sistemi di monitoraggio per raccogliere informazioni affidabili sull’impatto esercitato sulle popolazioni di cetacei del Mar Nero dai pescherecci che praticano la pesca dello spinarolo con reti da posta fisse a imbrocco e trasmettono tali informazioni alla Commissione. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della CGPM.
Storico versioni
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