Art. 104
Catture accidentali di foche monache
In vigore dal 4 ott 2023
Catture accidentali di foche monache
1. I comandanti dei pescherecci non tengono a bordo, non trasbordano o non sbarcano foche monache (Monachus monachus), salvo nel caso in cui ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singoli esemplari feriti e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.
2. Le foche monache catturate accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono reimmesse in mare vive e indenni. Le carcasse di esemplari morti sono sbarcate e confiscate, allo scopo di studi scientifici, o distrutte dalle autorità nazionali competenti.
Storico versioni
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