Art. 103 · Catture accidentali di tartarughe marine mediante attrezzi da pesca

Art. 103

Catture accidentali di tartarughe marine mediante attrezzi da pesca

In vigore dal 4 ott 2023
Catture accidentali di tartarughe marine mediante attrezzi da pesca 1.   Nella misura del possibile, gli esemplari di tartarughe marine catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono manipolati con precauzione e reimmessi in mare vivi e indenni. 2.   I comandanti dei pescherecci non sbarcano a terra tartarughe marine, salvo nel caso di uno specifico programma di salvataggio o di conservazione a livello nazionale o a meno che ciò non sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singole tartarughe marine ferite o in coma, e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato. 3.   Per quanto possibile, i pescherecci operanti con ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza chiusura per le specie pelagiche evitano di accerchiare tartarughe marine. 4.   I pescherecci operanti con palangari e con reti da posta fisse a imbrocco hanno a bordo attrezzature sicure progettate per consentire di manipolare, disimpigliare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.
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