Art. 102
Catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca
In vigore dal 4 ott 2023
Catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca
1. I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente gli uccelli marini catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca.
2. Le navi da pesca non sbarcano a terra uccelli marini, salvo nel quadro di piani nazionali per la conservazione degli uccelli marini o per favorire il recupero di singoli uccelli marini feriti, e a condizione che le autorità nazionali competenti siano state debitamente e ufficialmente informate, prima del rientro in porto del peschereccio interessato, dell’intenzione di sbarcare a terra tali uccelli marini.
Storico versioni
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