Art. 10 · Acque di transizione e salmastre autorizzate

Art. 10

Acque di transizione e salmastre autorizzate

In vigore dal 4 ott 2023
Acque di transizione e salmastre autorizzate 1.   Entro il 1o gennaio 2020 gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco di tutte le acque di transizione e salmastre autorizzate, quali le lagune e gli estuari, in cui sono collocati attrezzi da posta permanenti tradizionali ai fini della cattura dell’anguilla. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco di cui al paragrafo 1 entro il 10 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno. 3.   Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica apportata all’elenco di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica senza ritardo tali modifiche al segretariato della CGPM.
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