Art. 3 · Elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i prezzi delle offerte di crowdfunding

Art. 3

Elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i prezzi delle offerte di crowdfunding

In vigore dal 29 set 2023
Elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i prezzi delle offerte di crowdfunding 1.   La descrizione del metodo utilizzato per calcolare il prezzo delle offerte di crowdfunding illustra il modo in cui nella strategia di determinazione del prezzo si tiene conto di tutti gli elementi del prestito seguenti: a) l’importo del capitale del prestito; b) la scadenza del prestito; c) la struttura temporale delle rate di rimborso; d) i risultati dei modelli di attribuzione del punteggio. 2.   La descrizione del metodo di cui al paragrafo 1 indica il modo in cui al momento dell’emissione del prestito si tiene conto di tutti gli elementi seguenti: a) il tasso di interesse privo di rischio utilizzato; b) la categoria di rischio del titolare di progetto assegnata a norma dell’; c) la disponibilità di garanzie reali o garanzie di altro tipo; d) eventuali costi operativi e amministrativi e oneri riscossi dal fornitore di servizi di crowdfunding per i servizi forniti in relazione al prestito; e) se del caso, qualsiasi altro rischio associato al prestito. 3.   Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, la descrizione del metodo di cui al paragrafo 1 indica anche il modo in cui al momento dell’emissione del prestito si tiene conto di tutti gli elementi seguenti: a) oneri per l’amministrazione e il monitoraggio dei prestiti; b) oneri relativi alla rivalutazione delle garanzie reali; c) oneri per le modifiche delle clausole dell’accordo di prestito o delle condizioni di ristrutturazione, comprese le modifiche conseguenti all’inadempimento del titolare di progetto; d) oneri per la vendita del prestito da parte dell’investitore; e) oneri per il rimborso anticipato del prestito; f) oneri per i fondi a copertura dei rischi di cui all’, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2020/1503.
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