Art. 2
Elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding
In vigore dal 29 set 2023
Elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding
1. La descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding comprende tutte le informazioni seguenti:
a)
il modello di attribuzione del punteggio utilizzato fra quelli elencati di seguito:
i)
un modello statistico;
ii)
un modello fondato su valutazioni soggettive, in cui le tecniche statistiche sono integrate da elementi discrezionali del processo decisionale;
iii)
un modello automatizzato;
iv)
un modello di altro tipo;
b)
se esistono dispositivi di governance adeguati per la progettazione e l’utilizzo del modello;
c)
una descrizione del sistema applicato per garantire che la qualità dei risultati del modello sia regolarmente valutata e monitorata;
d)
se è stato utilizzato un modello sviluppato da fornitori terzi.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding comprende tutte le informazioni seguenti:
a)
informazioni sulla fonte dei dati utilizzati per alimentare i modelli di attribuzione del punteggio, indicando in particolare se le informazioni sono:
i)
ricevute dal titolare di progetto;
ii)
ottenute da registri dei crediti esterni;
iii)
ottenute da fonti accessibili al pubblico;
iv)
ottenute da qualsiasi altra fonte;
b)
una spiegazione del modo in cui il metodo considera i seguenti fattori finanziari relativi al titolare di progetto e al progetto di crowdfunding e li utilizza come dati di base nel modello di attribuzione del punteggio:
i)
redditività del progetto di crowdfunding;
ii)
flusso di cassa generato dal progetto di crowdfunding;
iii)
leva finanziaria, livello di indebitamento e solvibilità del titolare di progetto;
iv)
storia creditizia del titolare di progetto;
v)
disponibilità di garanzie reali o garanzie di altro tipo;
c)
una spiegazione del modo in cui il metodo considera i seguenti fattori non finanziari relativi al titolare di progetto e li utilizza come dati di base nel modello di attribuzione del punteggio:
i)
le condizioni macroeconomiche nella giurisdizione in cui si realizzerà il progetto;
ii)
il livello di concorrenza nel settore in cui sarà sviluppato il progetto;
iii)
le conoscenze e l’esperienza del titolare di progetto nel settore specifico in cui opera;
iv)
la reputazione del titolare di progetto;
d)
le ponderazioni assegnate ai fattori finanziari e non finanziari di cui alle lettere b) e c);
e)
le metriche considerate in relazione ai fattori finanziari e non finanziari di cui alle lettere b) e c);
f)
una spiegazione del modo in cui nell’assegnazione dei punteggi di affidabilità creditizia si tiene conto dei rischi derivanti da attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
g)
una descrizione dei risultati del modello di attribuzione del punteggio, compresa una tabella contenente le classi di punteggio di affidabilità creditizia, che indichi per ciascuna classe:
i)
il rating del credito;
ii)
la probabilità di inadempimento;
iii)
un’interpretazione qualitativa della classe di punteggio di affidabilità creditizia;
iv)
l’accettazione o il rifiuto di finanziare il progetto da parte del fornitore di servizi di crowdfunding;
h)
una descrizione della frequenza con cui i punteggi di affidabilità creditizia e i rating corrispondenti del progetto di crowdfunding sono aggiornati durante il ciclo di vita del prestito che finanzia il progetto;
i)
un’indicazione della possibilità di correggere manualmente i punteggi di affidabilità creditizia ottenuti utilizzando modelli automatizzati e delle circostanze in cui tali correzioni manuali sono effettuate;
j)
un’indicazione del modo in cui si tiene conto del risultato del metodo nel determinare:
i)
l’importo massimo del prestito offerto a un potenziale titolare di progetto;
ii)
la durata massima del prestito offerto a un potenziale titolare di progetto.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding informano gli investitori quando una modifica del metodo utilizzato per determinare i punteggi di affidabilità creditizia comporta modifiche sostanziali dei risultati di tale metodo.
4. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), punto i), se le informazioni di cui a tale lettera si basano su conti non sottoposti a revisione, i fornitori di servizi di crowdfunding comunicano agli investitori informazioni sufficienti sull’affidabilità di tali informazioni.
Storico versioni
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