Art. 2 · Elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding

Art. 2

Elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding

In vigore dal 29 set 2023
Elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding 1.   La descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding comprende tutte le informazioni seguenti: a) il modello di attribuzione del punteggio utilizzato fra quelli elencati di seguito: i) un modello statistico; ii) un modello fondato su valutazioni soggettive, in cui le tecniche statistiche sono integrate da elementi discrezionali del processo decisionale; iii) un modello automatizzato; iv) un modello di altro tipo; b) se esistono dispositivi di governance adeguati per la progettazione e l’utilizzo del modello; c) una descrizione del sistema applicato per garantire che la qualità dei risultati del modello sia regolarmente valutata e monitorata; d) se è stato utilizzato un modello sviluppato da fornitori terzi. 2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding comprende tutte le informazioni seguenti: a) informazioni sulla fonte dei dati utilizzati per alimentare i modelli di attribuzione del punteggio, indicando in particolare se le informazioni sono: i) ricevute dal titolare di progetto; ii) ottenute da registri dei crediti esterni; iii) ottenute da fonti accessibili al pubblico; iv) ottenute da qualsiasi altra fonte; b) una spiegazione del modo in cui il metodo considera i seguenti fattori finanziari relativi al titolare di progetto e al progetto di crowdfunding e li utilizza come dati di base nel modello di attribuzione del punteggio: i) redditività del progetto di crowdfunding; ii) flusso di cassa generato dal progetto di crowdfunding; iii) leva finanziaria, livello di indebitamento e solvibilità del titolare di progetto; iv) storia creditizia del titolare di progetto; v) disponibilità di garanzie reali o garanzie di altro tipo; c) una spiegazione del modo in cui il metodo considera i seguenti fattori non finanziari relativi al titolare di progetto e li utilizza come dati di base nel modello di attribuzione del punteggio: i) le condizioni macroeconomiche nella giurisdizione in cui si realizzerà il progetto; ii) il livello di concorrenza nel settore in cui sarà sviluppato il progetto; iii) le conoscenze e l’esperienza del titolare di progetto nel settore specifico in cui opera; iv) la reputazione del titolare di progetto; d) le ponderazioni assegnate ai fattori finanziari e non finanziari di cui alle lettere b) e c); e) le metriche considerate in relazione ai fattori finanziari e non finanziari di cui alle lettere b) e c); f) una spiegazione del modo in cui nell’assegnazione dei punteggi di affidabilità creditizia si tiene conto dei rischi derivanti da attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; g) una descrizione dei risultati del modello di attribuzione del punteggio, compresa una tabella contenente le classi di punteggio di affidabilità creditizia, che indichi per ciascuna classe: i) il rating del credito; ii) la probabilità di inadempimento; iii) un’interpretazione qualitativa della classe di punteggio di affidabilità creditizia; iv) l’accettazione o il rifiuto di finanziare il progetto da parte del fornitore di servizi di crowdfunding; h) una descrizione della frequenza con cui i punteggi di affidabilità creditizia e i rating corrispondenti del progetto di crowdfunding sono aggiornati durante il ciclo di vita del prestito che finanzia il progetto; i) un’indicazione della possibilità di correggere manualmente i punteggi di affidabilità creditizia ottenuti utilizzando modelli automatizzati e delle circostanze in cui tali correzioni manuali sono effettuate; j) un’indicazione del modo in cui si tiene conto del risultato del metodo nel determinare: i) l’importo massimo del prestito offerto a un potenziale titolare di progetto; ii) la durata massima del prestito offerto a un potenziale titolare di progetto. 3.   I fornitori di servizi di crowdfunding informano gli investitori quando una modifica del metodo utilizzato per determinare i punteggi di affidabilità creditizia comporta modifiche sostanziali dei risultati di tale metodo. 4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), punto i), se le informazioni di cui a tale lettera si basano su conti non sottoposti a revisione, i fornitori di servizi di crowdfunding comunicano agli investitori informazioni sufficienti sull’affidabilità di tali informazioni.
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