Art. 18 · Ruoli e funzioni stabiliti nel sistema di gestione dei rischi

Art. 18

Ruoli e funzioni stabiliti nel sistema di gestione dei rischi

In vigore dal 29 set 2023
Ruoli e funzioni stabiliti nel sistema di gestione dei rischi 1.   I ruoli e le funzioni stabiliti nel sistema di gestione dei rischi sono responsabili di quanto segue: a) valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti per fini di attribuzione del punteggio conformemente al capo III; b) assegnare prestiti a categorie di rischio adeguate; c) definire processi adeguati di monitoraggio del rischio di credito e di comunicazione di informazioni al riguardo; d) stabilire processi adeguati per far fronte alle situazioni in cui il titolare di progetto non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni o è in stato di default, come stabilito all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2115. 2.   Qualora svolgano compiti di gestione individuale di portafogli in relazione ai prestiti a norma dell’ del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di una procedura dettagliata e documentata per ripartire i fondi degli investitori tra i progetti di crowdfunding. 3.   I fornitori di servizi di crowdfunding che suggeriscono la determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding dispongono di un opportuno quadro di determinazione del prezzo, supportato da adeguate strutture di documentazione e governance responsabili dell’adozione delle decisioni per la determinazione del prezzo.
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