Art. 14 · Fattori che assicurano la determinazione di prezzi equi e adeguati dei prestiti

Art. 14

Fattori che assicurano la determinazione di prezzi equi e adeguati dei prestiti

In vigore dal 29 set 2023
Fattori che assicurano la determinazione di prezzi equi e adeguati dei prestiti 1.   Nel determinare il prezzo di un prestito da essi intermediato, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutti i fattori seguenti: a) il profilo di rischio del titolare di progetto o del progetto di crowdfunding, come determinato nelle categorie di rischio di cui all’; b) il valore attuale netto del prestito; c) le condizioni di mercato prevalenti al momento dell’emissione del prestito e durante il ciclo di vita dello stesso; d) la loro strategia commerciale. 2.   Nel calcolare il valore attuale netto di cui al paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutti i fattori seguenti: a) l’importo del capitale del prestito; b) la scadenza del prestito; c) la frequenza delle rate del prestito; d) un tasso di interesse adeguato per attualizzare i rimborsi futuri.
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