Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 set 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 è così modificato: 1) all’, è aggiunto il punto seguente: «l) “Verifica negativa”: una verifica nell’ambito della quale non sono state rilevate infrazioni»; 2) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri consentono agli organismi di controllo incaricati dei controlli su strada l’accesso alla funzione di verifica dei dati dell’impresa di trasporto.» ; 3) gli allegati II, III, VI e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:2381:oj#art-1