Art. 1
In vigore dal 29 set 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 è così modificato:
1)
all’, è aggiunto il punto seguente:
«l)
“Verifica negativa”: una verifica nell’ambito della quale non sono state rilevate infrazioni»;
2)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri consentono agli organismi di controllo incaricati dei controlli su strada l’accesso alla funzione di verifica dei dati dell’impresa di trasporto.»
;
3)
gli allegati II, III, VI e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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