Art. 3 · Disposizioni transitorie

Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 27 set 2023
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non invalida le omologazioni UE rilasciate a veicoli o a sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti entro il DD month YYYY, a meno che le prescrizioni applicabili a tali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano state modificate o siano state aggiunte nuove prescrizioni dal presente regolamento. 2.   Le autorità di omologazione continuano a rilasciare le estensioni delle omologazioni UE di cui al paragrafo 1.
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