Art. 6
Trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate
In vigore dal 26 set 2023
Trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate
1. Nel fornire le informazioni di cui all', gli enti creditizi individuano le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario, o in base al proprio regolamento interno o alle pratiche di mercato, e garantiscono un'adeguata protezione di tali informazioni conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario.
2. Prima di fornire le informazioni di cui all', gli enti creditizi e i potenziali acquirenti:
a)
concludono accordi di riservatezza redatti in conformità del diritto dell'Unione applicabile;
b)
condividono i dati personali prima della conclusione di un contratto per il trasferimento o la vendita di contratti di credito deteriorati solo nella misura necessaria.
3. Per fornire le informazioni di cui all', gli enti creditizi utilizzano canali sicuri, comprese sale dati virtuali o mezzi elettronici analoghi.
Storico versioni
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