Art. 6 · Trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate

Art. 6

Trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate

In vigore dal 26 set 2023
Trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate 1.   Nel fornire le informazioni di cui all', gli enti creditizi individuano le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario, o in base al proprio regolamento interno o alle pratiche di mercato, e garantiscono un'adeguata protezione di tali informazioni conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario. 2.   Prima di fornire le informazioni di cui all', gli enti creditizi e i potenziali acquirenti: a) concludono accordi di riservatezza redatti in conformità del diritto dell'Unione applicabile; b) condividono i dati personali prima della conclusione di un contratto per il trasferimento o la vendita di contratti di credito deteriorati solo nella misura necessaria. 3.   Per fornire le informazioni di cui all', gli enti creditizi utilizzano canali sicuri, comprese sale dati virtuali o mezzi elettronici analoghi.
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