Art. 4 · Granularità, completezza e accuratezza delle informazioni

Art. 4

Granularità, completezza e accuratezza delle informazioni

In vigore dal 26 set 2023
Granularità, completezza e accuratezza delle informazioni 1.   Gli enti creditizi forniscono informazioni per tutti i campi di dati contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, a meno che tali campi di dati siano non applicabili in base ai criteri specificati nelle istruzioni di cui all'allegato III e ad eccezione delle informazioni riguardanti tutte le operazioni seguenti: a) vendite o trasferimenti di un unico contratto di credito deteriorato o di contratti di credito deteriorati a un unico debitore; b) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che costituiscono linee di credito sindacate o che ne fanno parte; c) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in cui il debitore non è domiciliato nell'Unione o non ha una sede legale nell'Unione; d) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati da parte di un ente creditizio a un'impresa appartenente allo stesso gruppo ai sensi dell', paragrafo 1, punto 138), del regolamento (UE) n. 575/2013; e) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che l'ente creditizio ha precedentemente acquisito da un soggetto diverso da un ente creditizio stabilito nell'Unione e soggetto ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013; f) vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati non garantiti in cui il debitore è una persona fisica e nel caso in cui tali contratti di credito non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE. 2.   Gli enti creditizi si adoperano in misura ragionevole per fornire le informazioni per i campi di dati non contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, fatta eccezione per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f).
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