Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 set 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «acquirente»: un acquirente di crediti o un ente creditizio che riceve un contratto di credito deteriorato nell'ambito di un'operazione con un altro ente creditizio; (2) «controparte»: il debitore o il fornitore della protezione in relazione al contratto di credito deteriorato venduto o trasferito; (3) «fornitore della protezione»: il fornitore della protezione quale definito all', punto 13), del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (13); (4) «data limite»: la data di riferimento per la comunicazione di informazioni da parte degli enti creditizi; (5) «contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito ai sensi dell', punto 13), della direttiva (UE) 2021/2167, classificato come esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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