Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 26 set 2023
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce l’elenco dei prodotti del resto del mondo, costituiti da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all’, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625, compreso il rispettivo paese terzo di origine, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 («prodotti del resto del mondo»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:2059:oj#art-1