Art. 1
In vigore dal 21 set 2023
È adottato il modello che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per fornire informazioni sulla loro pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, quale riportato nell’allegato del presente regolamento.
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