Art. 4 · Disposizione transitoria

Art. 4

Disposizione transitoria

In vigore dal 15 set 2023
Disposizione transitoria L’ingresso nell’Unione di partite di miele e altri prodotti dell’apicoltura destinati al consumo umano da stabilimenti che non figurano in un elenco conformemente all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 è consentito per un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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