Art. 2 · Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/2292

Art. 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/2292

In vigore dal 15 set 2023
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/2292 Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 è così rettificato: 1) l’articolo 14 è così rettificato: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) produzione di prodotti altamente raffinati di origine animale di cui alle voci SA 2932 o 3503 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.»; b) la lettera e) è soppressa; 2) all’articolo 21, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) germogli e semi destinati alla produzione di germogli di cui alle seguenti sottovoci SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;»; 3) nell’allegato I, parte II, sezione C, punto 2), la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) all’allegato II, punto A.1, del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per le sostanze del gruppo A di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1644;».
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