Art. 1
In vigore dal 14 set 2023
1. Le importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti di cui all’allegato del presente regolamento sono soggette a vigilanza unionale a posteriori conformemente ai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla TARIC. L’origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
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