Art. 62
Misure di commercializzazione
In vigore dal 13 set 2023
Misure di commercializzazione
1. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), sono vietati nell’Unione il commercio, lo sbarco, l’importazione, l’esportazione, l’ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata richiesta dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione che attuano le norme dell’ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.
2. Sono vietati nell’Unione il commercio, l’importazione, lo sbarco, l’ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l’esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:
a)
il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT; o
b)
il tonno rosso è stato catturato da una nave da cattura o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.
3. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell’Unione il commercio, l’importazione, lo sbarco, la trasformazione e l’esportazione di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non siano conformi ai regolamenti di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2053:oj#art-62