Art. 60
Verifiche incrociate
In vigore dal 13 set 2023
Verifiche incrociate
1. Ogni Stato membro verifica le informazioni e la trasmissione tempestiva dei rapporti di ispezione e dei rapporti degli osservatori, dei dati VMS e, se del caso, degli eBCD, dei giornali di bordo dei propri pescherecci, dei documenti di trasferimento e trasbordo e dei documenti di cattura, conformemente all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, ogni Stato membro effettua controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo del peschereccio o nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, ad esempio fatture o note di vendita.
Storico versioni
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