Art. 59
Ispezioni in caso di infrazione
In vigore dal 13 set 2023
Ispezioni in caso di infrazione
Lo Stato membro di bandiera provvede affinché l’ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:
a)
non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli ; o
b)
abbia commesso una violazione del presente regolamento o un’infrazione grave ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2053:oj#art-59