Art. 58 · Programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT

Art. 58

Programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT

In vigore dal 13 set 2023
Programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT 1.   Le attività di ispezione internazionale congiunta si svolgono conformemente al programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT («programma dell’ICCAT») per il controllo internazionale al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale, secondo quanto stabilito nell’allegato IX del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare tonno rosso designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell’ambito del programma dell’ICCAT. 3.   Qualora più di 15 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro siano contemporaneamente impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione, sulla base di un’analisi di rischio, invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l’intera durata della permanenza di detti pescherecci nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera assolto se gli Stati membri collaborano nell’inviare una nave di ispezione o se una nave di ispezione dell’Unione è inviata nella zona della convenzione. 4.   La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell’Unione al programma dell’ICCAT. 5.   Ai fini del paragrafo 3, la Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell’Unione. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri interessati, può predisporre programmi di ispezione congiunta che consentano all’Unione di assolvere ai propri obblighi nell’ambito del programma dell’ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse devono essere impiegate. 6.   Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell’ICCAT nel corso dell’anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell’Unione al programma dell’ICCAT e lo invia al segretariato dell’ICCAT e agli Stati membri.
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